nullità fideiussioni su modello bai

Nullità delle fideiussioni omnibus su modello A.B.I.

Nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema A.B.I.: un argomento di cui si è parlato moltissimo ma cerchiamo di fare chiarezza.

Se hai concluso un contratto di fideiussione omnibus conforme al modello predisposto dall’A.B.I. e ti domandi cosa fare su questa pagina puoi cominciare ad orientarti, se cerchi un avvocato cassazionista che si occupa di diritto bancario, che tu sia a Roma a Milano o altrove.

In questo post cerchiamo di rispondere alla domanda se sono nulle le fideiussioni sul modello Abi e cosa fare nel caso in cui tu abbia ricevuto un decreto ingiuntivo o una cartella esattoriale relativa un importo per cui sei fideiussore.

@avv.marcellopadovani

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Chi ha sottoscritto le fideiussioni su modello ABI?

Praticamente tutti coloro che hanno sottoscritto una fideiussione bancaria negli ultimi anni hanno compilato il modulo di fideiussione contestato.

Potresti infatti ricordare di aver sottoscritto una fideiussione solo a distanza di molti anni dalla firma, magari perchè hai ricevuto un decreto ingiuntivo dalla banca nella tua qualità di garante.

Se anche tu hai sottoscritto tale contratto, potresti aver diritto non solo ad ottenere il risarcimento del danno che hai subito ma anche, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione posto in essere sul modello A.B.I.

Perchè le fideiussioni su modello ABI creano problemi e forse sono invalide?

La questione, oggetto da anni di contrasti giurisprudenziali, ha avuto origine nel 2005 quando la Banca d’Italia, alla luce del parere del 20/4/2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), definiva il procedimento istruttorio volto ad accertare se le previsioni del testo A.B.I. fossero o meno lesive della concorrenza.

Con il provvedimento n. 55 del 2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione” la Banca d’Italia riteneva che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, se applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. Di conseguenza le intese indicate negli artt. 2, 6 e 8 del testo A.B.I. sono vietate ai sensi della disciplina antitrust sopra menzionata e pertanto nulle.

Ma quali sono gli effetti sui contratti di fideiussione che recepiscono il modello?

Le fideiussioni su modello ABI sono nulle solo per quanto riguarda le clausole oggetto di intesa o sono completamente nulle?

Dopo lunga discussione tra le diverse tesi relative l’assenza di nullità, la nullità parziale e la nullità totale della fideiussione, nel 2021 la questione è stata finalmente chiarita come vedremo di seguito.

L’interpretazione dell’ABF in materia di fideiussioni su modello ABI

Nel senso invece della nullità solo parziale – e relativa le clausole oggetto di intesa restrittiva – l’ABF con la decisione del collegio di coordinamento dell’8/10/2020.

A chiarire l’interpretazione del quadro giurisprudenziale è arrivato l’arbitro bancario finanziario con la decisione dell’8/10/2020 del collegio di coordinamento, il quale ha affermato i seguenti principi:

1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle.

2. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari).

3. Per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece accessorie, il contratto resta valido per il resto.

4. A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”.

5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse.

6. Alla nullità (parziale ovvero totale) del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite.

7. Qualora il ricorrente provi di aver subìto un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato a tale intesa.

Le fideiussioni su modello ABI secondo l’ABF nel 2022: i contratti stipulati molti anni dopo il 2005

Nell’anno 2022 l’ABF è tornato a pronunciarsi in tema di fideiussioni su modello ABI per precisare il contenuto della precedente decisione sopra richiamata e guardando alle fideiussioni stipulate molti anni dopo l’intesa anticoncorrenziale accertata da BankItalia.

L’ABF ha affermato che:

1. “Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI – di cui la Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 – non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle. Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni, quale quella oggetto della presente controversia, sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso.

2. La clausola “a prima richiesta” contenuta in un contratto di fideiussione non vale a qualificarlo quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a privare il contratto medesimo del carattere di accessorietà rispetto al credito garantito”.

La decisione dell’ABF toglie dunque valore di prova alla decisione della Banca d’Italia per le fideiussioni firmate molti anni dopo, come nel caso affrontato dall’arbitro relativo ad una fideiussione firmata nel 2015: ciò in quanto non sarebbe provato che l’intesa anti-concorrenziale perdurasse a quella data.

La nullità parziale delle fideiussioni omnibus su modello ABI: le conclusioni della Cassazione

La questione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus su modello ABI è arrivata in Corte di Cassazione, che si è pronunciata a Sezioni Unite per risolvere i dubbi in argomento.

Le Sezioni Unite, hanno affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza sono parzialmente nulli, ovvero sono nulle solo le clausole che riproducano lo schema contrattuale costituente l’intesa vietata.

La fideiussione dunque è valida, ma alcune delle clausole sono da considerare come non apposte, e dalla loro assenza nel quadro del contratto conseguono spesso significativi vantaggi per il debitore, il quale spesso può essere ritenuto libero da ogni vincolo in conseguenza della decadenza della banca dal proprio diritto di credito.

L’impugnazione della fideiussione dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo

L’impugnazione della fideiussione dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo: uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è l’intangibilità del giudicato.

Ciò significa che di regola dopo 40 giorni dalla notifica di un decreto ingiuntivo (o dopo i termini di legge per il passaggio in giudicato delle sentenze) quanto statuito nel provvedimento giudiziale non può più essere messo in discussione.

Una speranza viene da un recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2022 per coloro che abbiano ricevuto una notifica di un decreto ingiuntivo non opposto, i quali possono essere rimessi in termine per impugnare la fideiussione per le clausole scorrette in essa contenute.

Secondo la CGEU in determinate ipotesi il decreto ingiuntivo notificato dall’avvocato non sarebbe idoneo al passaggio in giudicato, in quanto non vi sarebbe stato lo scrutinio del giudice sul fondamento della pretesa.

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Come annullare le fideiussioni bancarie su modello ABI

Si tratta di fideiussioni di cui è stata accertata la natura anticoncorrenziale e che pertanto sono considerate nulle in quanto contratti a valle di un cartello ovvero una intesa restrittiva della concorrenza per l’appunto tra gli operatori bancari.

Secondo la corte di cassazione queste fideiussioni sono nulle parzialmente ovvero di fronte alla difesa da parte del debitore che lamenta l’nullità di queste clausole, queste possono essere ritenute dal tribunale come assenti dal contratto.

Ci sono una serie di conseguenze di questa nullità ma il caso principale più semplice da spiegare è quello dell’articolo 1000 1957 del codice civile.

I contratti di fideiussione infatti prevedevano la rinuncia da parte del debitore ai diritti previsti dall’articolo 1957.

Articolo che ricordiamo prevede la necessità per la banca di agire contro il debitore principale entro sei mesi.

Se quindi abbiamo una fideiussione fondata su un modello ABI banca non ha agito contro il debitore principale che potrebbe essere la società di famiglia entro sei mesi dal momento in cui era maturati i presupposti per farlo.

ebbene il fideiussore che potrebbe essere l’amministratore o un altro familiare potrebbe avere la possibilità di impugnare il decreto ingiuntivo che ha ricevuto per far valere l’nullità di quella fideiussione nei suoi confronti essendo la banca decaduta per l’appunto dopo sei mesi dalla possibilità di ottenere il pagamento di quel credito dal fideiussore stesso.

Le fideiussioni su garanzie Fondo PMI e Medio Credito Centrale

Capita spesso che il garante abbia firmato delle fideiussioni alle banche per ottenere finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, ma che queste fideiussioni vengano utilizzate poi da MCC tramite cartella esattoriale.

E difatti in caso di mancato pagamento dell’importo garantito, la banca domanda al Fondo PMI l’escussione dell’80% dell’importo garantito.

Dopo l’escussione, quell’80% diventa un importo che viene utilizzato da MCC (Medio Credito Centrale) per recuperare il credito tramite cartella esattoriale affidata all’Agenzia Entrate Riscossione.

Ma ci sono diversi modi di difendersi in questi casi, presentando opposizione al Tribunale ordinario contro la cartella esattoriale.

Occorre sempre tenere presente che per il 20% di finanziamento residuo, ove questo non sia già stato pagato, il fideiussione si può aspettare la notifica di un decreto ingiuntivo da parte della banca.

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    2 commenti su “Nullità delle fideiussioni omnibus su modello A.B.I.”

    1. salve, scrivo per sapere come fare a contattarvi. Ho una fideiussione stipulata con la banca popolare del Lazio, filiale di Roma. Mi domando se la mia casistica rientri tra quelle oggetto del suo discorso. Nel caso in cui rientrasse non ho capito se ho diritto a non pagare. Consideri che dopo tanti anni la banca non ha ancora dato incarico agli avvocati per agire contro la società principale da cui sono uscito da qualche tempo. Grazie

    2. Ricevuto decreto ingiuntivo fondato su fideiussione che credo sia su modello abi. La società di recupero del credito ed il suo avvocato non vuole negoziare e devo valutare se fare opposizione o meno. Mi potete aiutare?

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