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Il caso Zappa Sas contro Italia
La Corte di Strasburgo si è pronunciata con un’importante sentenza il 4 luglio 2019 a seguito di un ricorso instaurato dalla società Zappa S.a.s.
Questi i fatti:
- la ricorrente ha acquistato con atto notarile un’area lagunare nella provincia di Venezia;
- lo Stato ha chiesto la restituzione delle aree in quanto ritenute demanio pubblico ed in quanto tale non acquistabile e non usucapibile;
- la ricorrente ha richiesto tutela e giustizia dinnanzi i Tribunali Italiani senza avere soddisfazione (e quindi non ha agito in via diretta alla Corte EDU);
- la ricorrente si è vista costretta ad adire la Corte CEDU tramite un avvocato per ottenere l’accertamento che la condotta dello Stato aver configurato una illecita interferenza nel diritto di proprietà.
La società ricorrente, attiva nella gestione di bacini idrici per l’allevamento ittico, ha adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dopo aver esperito invano le vie di ricorso interne, poiché lamentava la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Cosa afferma l’art. 1 protocollo 1 CEDU?
Nello specifico tale articolo tutela il diritto di proprietà ed afferma che:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»
Perchè lo Stato deve risarcire la ricorrente per la violazione del diritto di proprietà (compreso il danno morale)?
La ricorrente ha adito la Corte in seguito all’intimazione, da parte dell’Intendenza di Finanza, di lasciare le aree ove la Società esercitava la propria attività in quanto si trattava di territori appartenenti al pubblico demanio e asseritamente occupati sine titulo dalla Zappa S.a.s. alla quale era richiesto di corrispondere un’indennità per l’occupazione senza titolo.
Ebbene, la società ha provato di aver acquisito, mediante atto notarile, la proprietà delle valli da pesca assertivamente parte del demanio già dal 1972.
Ha chiesto, alla Corte, che venisse riconosciuto il proprio diritto e la contestuale condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno.
La Corte di Strasburgo, richiamando una precedente sentenza su un caso analogo (Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. Italia), ha accertato la violazione del diritto tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 e ha condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno morale subito dalla società ricorrente: danni morali che sono stati quantificati in € 5.000 rigettando, tuttavia, la richiesta di danno materiale per mancanza di quantificazione da parte della ricorrente.
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